Art. 1 (Protocollo 23)
[1]23. PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 6, E DALL'ARTICOLO III-312 DELLA COSTITUZIONE
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]VISTO l'articolo I-41, paragrafo 6 e l'articolo III-312 della Costituzione, RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita; RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura che l'Unione disponga di una capacita' operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione puo' avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo III-309 della Costituzione che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacita' militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della "riserva unica di forze,; RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri; RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed e' compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto; CONVINTE che un ruolo piu' forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuira' alla vitalita' di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi "Berlin plus"; DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilita' che le incombono nella comunita' internazionale; RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite; RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiedera' sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacita'; CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilita'; RICORDANDO che e' importante che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente; HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
[4]Articolo 1
[5]La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 della Costituzione e' aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
- a)a procedere piu' intensamente allo sviluppo delle sue capacita' di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attivita' dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacita' di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e
- b)ad essere in grado di fornire, al piu' tardi nel 2007, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unita' di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo III-309, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
