Art. 3 (Protocollo 23)
L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacita', in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potra' servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
