L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacita', in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potra' servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-23-art3 · fonte su Normattiva