[1]Contributi all'11° FES

[2]1. La Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da presentare nell'esercizio in corso e nei due esercizi seguenti, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacita' concreta di erogare efficientemente il livello di risorse proposto.

[3]2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale del contributo annuale per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+1).

[4]3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive dell'11º FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. A tal proposito, il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8.

[5]4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, ne' puo' essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8, in caso di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.

[6]5. Entro il 20 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio, tenendo conto delle previsioni della BEI, le sue previsioni degli impegni, degli esborsi e dei contributi per ciascuno dei tre esercizi finanziari seguenti.

[7]6. Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire all'11° FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro e' calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.

[8]Per quanto riguarda i fondi del 10° FES e del FES precedente che non sono trasferiti all'11° FES, l'incidenza sul contributo di ciascuno Stato membro e' calcolata in proporzione del contributo di ciascuno Stato membro al 10° FES.

[9]7. Le modalita' dettagliate di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Testo vigente dal 29 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-12-10;189~accordo-art7 · fonte su Normattiva