[1]27. PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e' direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societa', nonche' all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, HANNO CONVENUTO la disposizione interpretativa seguente, che e' allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[4]Articolo unico

[5]Le disposizioni della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-27-art1 · fonte su Normattiva