Art. 20 (Protocollo 3)
La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonche' alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione i cui atti sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonche' di ogni atto e documento a sostegno, o delle loro copie certificate conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti. Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte puo' decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
