Art. 21 (Protocollo 3)
La Corte di giustizia e' adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualita' del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali e' proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati. All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui e' richiesto l'annullamento oppure, nell'ipotesi contemplata dall'articolo III-367 della Costituzione, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
