Art. 24 (Protocollo 3)
La Corte di giustizia puo' richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte puo' parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
