Art. 42 (Protocollo 3)
Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
