Art. 64 (Protocollo 3)
Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Tale regolamento e' adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo. Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico sono applicabili. In deroga agli articoli III-355 e III-356 della Costituzione, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
