1. In deroga all'articolo IV-437 della Costituzione, restano in vigore tutte le modifiche del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunita' europea e al trattato CEEA, che sono state adottate tra la firma e l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. 2. Al fine di integrarle nell'articolato del presente statuto, le modifiche di cui al paragrafo 1 sono oggetto di codificazione ufficiale tramite una legge europea del Consiglio, adottata su richiesta della Corte di giustizia. All'entrata in vigore di tale legge europea di codificazione, il presente articolo e' abrogato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-3-art65 · fonte su Normattiva