Art. 3 (Protocollo 34)
Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio puo' riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonche' nelle altre formazioni il cui elenco e' stabilito con decisione europea del Consiglio "Affari generali", deliberante a maggioranza semplice.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
