Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio puo' riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonche' nelle altre formazioni il cui elenco e' stabilito con decisione europea del Consiglio "Affari generali", deliberante a maggioranza semplice.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-34-art3 · fonte su Normattiva