Art. 4 (Protocollo 34)
I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalita' di tale ministro.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
