Art. 11 (Protocollo 4)
[1]comitato esecutivo
[2]1. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, primo comma della Costituzione, il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri. I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro puo' avere altre occupazioni, retribuite o meno, salvo il caso in cui il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga. 2. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2 della Costituzione, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non e' rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo. 3. Le condizioni e le modalita' di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la Banca centrale europea e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo. 4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo. 5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nel regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 3. 6. Il comitato esecutivo e' responsabile della gestione degli affari correnti della Banca centrale europea. 7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sara' coperta con la nomina di un nuovo membro in conformita' del paragrafo 2.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
