[1]consultive

[2]Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale europea viene consultata:

  • a)in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;
  • b)dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41; La Banca centrale europea puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorita' nazionali su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art4 · fonte su Normattiva