Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 4 (Protocollo 4)
[1]consultive
[2]Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale europea viene consultata:
- a)in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;
- b)dalle autorita' nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41; La Banca centrale europea puo' formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorita' nazionali su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
