[1]di informazioni statistiche

[2]1. Al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorita' nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e con le competenti autorita' degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. 2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui al paragrafo 1. 3. La Banca centrale europea contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle prassi relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni. 4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di segnalazione, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art5 · fonte su Normattiva