Nelle operazioni di finanziamento, la Banca osserva i principi seguenti; 1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo piu' razionale nell'interesse dell'Unione. Puo' accordare o garantire prestiti soltanto:

  • a)quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri investimenti, e
  • b)quando la realizzazione dell'investimento contribuisca all'incremento della produttivita' economica in generale e favorisca l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. 2. Non acquisisce partecipazioni in imprese ne' assume responsabilita' nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti. Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalita' per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purche' cio' sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia. 3. Puo' cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli. 4. La Banca e gli Stati membri non impongono condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro. 5. La Banca puo' subordinare la concessione di crediti all'organizzazione di aggiudicazioni internazionali. 6. La Banca non finanzia, ne' interamente ne' in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione. 7. In via complementare alle sue attivita' di credito, la Banca puo' assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalita' definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art18 · fonte su Normattiva