1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca, nonche' le commissioni e gli altri oneri, sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e sono calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 22. 2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio d'interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorita' terza puo' concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo III-167 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art17 · fonte su Normattiva