1. Il capitale sottoscritto e' versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1. 2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', fissa la percentuale che deve essere versata e le modalita' del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro. 3. Il consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca. Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art5 · fonte su Normattiva