[1]Articolo I-4 Liberta' fondamentali e non discriminazione

[2]1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la liberta' di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformita' della Costituzione. 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, e' vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita'.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art4 · fonte su Normattiva