[1]Articolo I-4 Liberta' fondamentali e non discriminazione
[2]1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la liberta' di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformita' della Costituzione. 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, e' vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita'.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
