Art. 1 (Protocollo 7)
[1]7. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'UNIONE EUROPEA
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo III-434 della Costituzione, l'Unione gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari all'assolvimento della sua missione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica:
[4]Articolo 1
[5]I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
