Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004
Art. 3 (Convenzione)
[1]e immunita' non pregiudicati dalla presente Convenzione
[2]1. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui beneficia uno Stato in virtu' del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:
- a)delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e
- b)delle persone che vi sono assegnate. 2. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce ratione personae ai capi di Stato. 3. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
