Art. 12 (Protocollo 8)
Qualora nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per una parte o per l'altra, difficolta' nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all'articolo 8, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. Il Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee appropriate entro il termine di un mese.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
