Art. 26 (Protocollo 9)
1. Entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004, in caso di difficolta' gravi di un settore di attivita' economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, un nuovo Stato membro puo' chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno. Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale puo' chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi e su richiesta esplicita dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure cosi' decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e non comportano controlli alle frontiere. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione, e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovra' accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
