1. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 devono aderire agli accordi o convenzioni, purche' siano ancora vigenti, che, prima della loro rispettiva adesione:

  • a)sono stati conclusi tra gli altri Stati membri e sono fondati sul trattato che istituisce la Comunita' europea, sul trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica o sul trattato sull'Unione europea ovvero sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di detti trattati, sono relativi al funzionamento delle Comunita' o dell'Unione o sono connessi alla loro sfera di attivita';
  • b)sono stati conclusi dagli altri Stati membri congiuntamente alle Comunita' europee con uno o piu' Stati terzi o con un'organizzazione internazionale, compresi gli accordi connessi a tali accordi o convenzioni. A tal fine, l'Unione e gli altri Stati membri prestano assistenza agli Stati aderenti di cui all'articolo 1. 2. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 adottano le misure appropriate per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunita' europea dell'energia atomica o altri Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art2 · fonte su Normattiva