Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 2 (Protocollo 8)
1. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 devono aderire agli accordi o convenzioni, purche' siano ancora vigenti, che, prima della loro rispettiva adesione:
- a)sono stati conclusi tra gli altri Stati membri e sono fondati sul trattato che istituisce la Comunita' europea, sul trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica o sul trattato sull'Unione europea ovvero sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di detti trattati, sono relativi al funzionamento delle Comunita' o dell'Unione o sono connessi alla loro sfera di attivita';
- b)sono stati conclusi dagli altri Stati membri congiuntamente alle Comunita' europee con uno o piu' Stati terzi o con un'organizzazione internazionale, compresi gli accordi connessi a tali accordi o convenzioni. A tal fine, l'Unione e gli altri Stati membri prestano assistenza agli Stati aderenti di cui all'articolo 1. 2. Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 adottano le misure appropriate per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunita' europea dell'energia atomica o altri Stati membri.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
