Le disposizioni degli atti di adesione che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare a titolo non transitorio atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi delle Comunita' europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee e dal Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma. Le disposizioni di cui al primo comma hanno la stessa natura giuridica degli atti che esse hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art3 · fonte su Normattiva