Art. 4 (Protocollo 8)
I testi degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunita' europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, adottati anteriormente alle adesioni di cui all'articolo 1 e redatti successivamente in lingua inglese e danese, in lingua greca, in lingua spagnola e portoghese e in lingua finnica e svedese fanno fede, dalla data della rispettiva adesione degli Stati di cui all'articolo 1, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
