Art. 48 (Protocollo 8)
1. La Commissione adotta decisioni europee che autorizzano la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attivita' agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attivita' agricola particolarmente difficile. 2. Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare:
- a)la scarsa densita' di popolazione;
- b)la parte delle terre agricole nella superficie globale;
- c)la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata. 3. Gli aiuti nazionali previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono:
- a)essere connessi alla produzione futura;
- b)condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente al 1° gennaio 1995, da determinarsi dalla Commissione. Tali aiuti possono essere differenziati per regione. Detti aiuti devono essere concessi in special modo per:
- a)mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione;
- b)migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- c)agevolare lo smercio dei suddetti prodotti;
- d)garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
