1. Gli aiuti di cui agli articoli 47 e 48, nonche' tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente titolo, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istituzione. La loro applicazione e' subordinata alla concessione di tale autorizzazione. 2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 48, la Commissione presenta al Consiglio, ogni cinque anni a partire dal 1° gennaio 1996, una relazione avente ad oggetto:

  • a)le autorizzazioni concesse;
  • b)i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni. Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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