1. Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, e' escluso dall'applicazione territoriale del diritto dell'Unione in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalita' indiretta. Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio in materia di imposte sui conferimenti. 2. La deroga prevista al paragrafo 1 e' intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuotera' negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano piu' giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presentera' proposte adeguate al Consiglio, che adotta gli atti necessari conformemente ai pertinenti articoli della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art57 · fonte su Normattiva