Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 56 (Protocollo 8)
Le disposizioni della Costituzione non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1994 per quanto concerne:
- a)le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonche' delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di queste ultime;
- b)le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrȨtt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorita' competenti di dette isole.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
