Art. 62 (Protocollo 8)
Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione sulla popolazione Sami che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 3 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
