Art. 67 (Protocollo 8)
[1]L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2 (2) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
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[3](2) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 365.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
