1. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina e' un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarieta' con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006. 2. Il programma Ignalina e', a tal fine, proseguito senza soluzione di continuita' e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 e entrano in vigore, al piu' tardi, entro la data di scadenza delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. 3. Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, si basa sugli stessi elementi e principi di cui all'articolo 53. 4. Per il periodo coperto dalle successive prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si basera' sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacita' di assorbimento effettivi.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art54 · fonte su Normattiva