Art. 52 (Protocollo 9)
Riconoscendo la disponibilita' dell'Unione a fornire ulteriore assistenza adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarieta', la Lituania si e' impegnata a chiudere l'Unita' 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unita' 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al piu' tardi e a disattivare successivamente dette unita'.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
