Art. 60 (Protocollo 9)
Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
