[1]ARTICOLO IV
[2]Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avra' effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche.
[3]Fatto in duplice esemplare a Lecce il 13 giugno 2009 nelle lingue italiana, russa ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.
[4]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Federazione Russa
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 7 giugno 2011
