Art. 9 (Protocollo 9)
I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunita' o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, nonche' i testi degli atti della Banca centrale europea, adottati anteriormente al 1° maggio 2004 e redatti in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, da tale data, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
