Art. 8 (Protocollo 9)
Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunita' o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpreatati dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma. Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
