Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunita' o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpreatati dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma. Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art8 · fonte su Normattiva