1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione(riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio, nonche' la Comunita' economica europea ad aderire alla presente Convenzione (riveduta) con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di essere rappresentati al Comitato. 2. Per ogni Stato aderente, o per la Comunita' economica europea, la Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art15 · fonte su Normattiva