Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di tutela fisica del proprio patrimonio archeologico, prevedendo, secondo le circostanze: i.l'acquisizione o la tutela con altri mezzi appropriati,da parte dei poteri pubblici, di spazi destinati a costituire zone di riserva archeologiche ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente nel suo luogo di origine; iii. la sistemazione di depositi appropriati per le vestigia archeologiche spostate dal loro luogo di origine.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art4 · fonte su Normattiva