Ciascuna Parte si impegna: i. a ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto accertandosi che gli archeologi partecipino: a. alle politiche di assetto volte a porre in atto strategie equilibrate per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei siti che presentano un interesse archeologico; b. allo svolgimento delle varie fasi dei programmi di riassetto; ii. ad assicurare una consultazione sistematica tra archeologi urbanisti, e specialisti dell'assetto del territorio, al fine di consentire: a. la modifica dei piani di assetto suscettibili di alterare il patrimonio archeologico; b. l'attribuzione di tempi e di mezzi sufficienti per effettuare un congruo studio scientifico del sito e relativa pubblicazione dei risultati. iii a vigilare affinche' gli studi relativi all'impatto sull'ambiente e le decisioni derivanti tengano pienamente conto dei siti archeologici e del loro contesto: iv. a prevedere, qualora siano stati ritrovati elementi del patrimonio archeologico in occasione dei lavori di riassetto del territorio, e sempre che cio' sia fattibile, la conservazione in situ di tali elementi; v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare il riassetto finalizzato all'accoglienza di un grande quantitativo di visitatori non pregiudichi il carattere archeologico e scientifico di questi siti ed il loro ambiente.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art5 · fonte su Normattiva