Art. 9 (Convenzione)
Ciascuna Parte si impegna: i. ad intraprendere un'azione educativa in vista di suscitare e di sviluppare nell'opinione pubblica una consapevolezza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano questo patrimonio; ii. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, soprattutto i siti, ed a incoraggiare l'esposizione al pubblico dei beni archeologici selezionati.
Testo vigente dal 12 maggio 2015
