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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: "cattedre", sono inserite le parole: "nei corsi diurni e serali". All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: "dei corsi serali". All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: "corsi", sono aggiunte le parole: "e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo 1-bis: "Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non puo' essere maggiore di 25. La norma di cui al precedente comma avra' attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sara' stabilita la data da cui avra' inizio l'applicazione della norma stessa". All'articolo 2, quinto comma, le parole: "e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica", sono sostituite con le parole: "e gli insegnanti delle scuole e degli istituti artistici". All'articolo 2, quinto comma, le parole: "i laureati", sono sostituite con la parola: "gli". All'articolo 2, quinto comma, la parola: "precedente", e' sostituita con la parola: "presente". All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili statali". All'articolo 3, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, e' modificato come segue: " Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validita' viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, e dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge "".

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1970-07-26;571~artunico · fonte del testo