Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1970 al 22 dicembre 2008. 311 parole tolte.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis - Le modalita' per l'accertamento delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito sono determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione". "Art. 1-ter. - A decorrere dall'anno accademico 1970-71 le Opere universitarie sono autorizzate ad attribuire, nei limiti dei fondi ad esse conferiti, a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero che si trovino in situazioni di particolare disagio, premi di incoraggiamento, fino ad un massimo di lire 250 mila annue che, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono cumulabili con le provvidenze ivi indicate". Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - I titolari di borse per laureati, vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, possono trasferirsi, su loro domanda, presso altro istituto o cattedra previo assenso del direttore o titolare. I titolari di borse per laureati conferite dalle universita', nonche' i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico, possono essere chiamati presso istituti o cattedre, presso cui siano disponibili borse dello stesso tipo; la durata della borsa di cui essi dispongono rimane comunque quella iniziale. E' altresi' consentito il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della borsa gia' ricoperta: in tal caso occorre, oltre al consenso dell'assegnatario e dell'istituto o cattedra presso il quale il trasferimento avviene, anche quello dell'istituto o cattedra da cui la borsa viene sottratta, nonche' del senato accademico qualora si tratti di trasferimento ad altra universita'".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-26;574~artunico · fonte del testo