1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato, contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che:
  • i)abbia la nazionalita' o la cittadinanza di detto Stato, o
  • ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  • b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita' o la cittadinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575~art18 · fonte su Normattiva