1. Una persona che e', prima del soggiorno nell'altro Stato contraente, residente di uno Stato contraente, e che, su invito di un'universita', di un collegio, di una scuola o di un altro analogo istituto di istruzione, riconosciuto dalle competenti autorita' di detto altro Stato contraente, soggiorna in questo altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni unicamente per insegnare o per condurre ricerche presso tali istituti di istruzione ovvero per entrambi i fini, e' impossibile soltanto nel detto primo Stato contraente sulle remunerazioni che riceve per tale insegnamento o ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'attivita' di ricerca se la stessa non e' effettuata nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575~art19 · fonte su Normattiva