ACCORDO MULTILATERALE RELATIVO AI CANONI DI ROTTA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, LA SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD L'IRLANDA IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO IL REGNO DEI PAESI BASSI LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, In appresso denominati "Gli Stati contraenti", L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA, in appresso denominata "EUROCONTROL", Considerando che gli accordi stipulati dagli Stati europei con EURONCONTROL in vista della riscossione di canoni di rotta, debbono essere sostituiti per via della modifica della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960; Riconoscendo che la cooperazione a livello di instaurazione e di riscossione dei canoni di rotta si e' in passato dimostrata efficace. Desiderosi di proseguire e di rafforzare la cooperazione instauratasi: Risoluti ad attuare, in considerazione degli orientamenti raccomandati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, un sistema europeo uniforme di canoni di rotta accessibili al maggior numero possibile di Stati europei; Convinti che tale uniformazione consentira' altresi' di facilitarne la consultazione degli utenti; Considerando che e' auspicabile che gli Stati che partecipano al sistema di canoni di rotta EUROCONTROL rafforzino i poteri dell'Organizzazione in materia di recupero dei canoni Riconoscendo che un tale sistema esige nuove basi giuridiche; Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 1.. Gli Stati contraenti convengono di adottare una politica comune per quanto riguarda i canoni da percepire a titolo delle installazioni e servizi di navigazione aerea di rotta in appresso denominati "canoni di rotta" nello spazio aereo delle Regioni di Informazione di Volo dipendenti dalla loro competenza; 2. Essi convengono di conseguenza di creare un sistema comune di instaurazione e di riscossione dei canoni di rotta e di utilizzare a tal fine i servizi di EUROCONTROL. 3. A tal fine la Commissione permanente ed il Comitato di gestione di EUROCONTROL sono allargati ai rappresentanti degli Stati contraenti che non sono membri di EUROOCONTROL e sono in appresso denominati "La Commissione allargata" ed "il Comitato allargato". 4. Le Regioni di Informazione di volo di cui al paragrafo 1 precedente sono enumerate all'Annesso 1 al presente Accordo. Ogni modifica che uno Stato contraente desideri apportare all'elenco delle sue Regioni d'Informazione di Volo e' subordinata all'accordo unanime della Commissione allargata, qualora essa abbia come effetto di modificare i limiti dello spazio aereo coperto dal presente Accordo. Ogni modifica che non abbia tale effetto sara' notificata ad EUROCONTROL dallo Stato contraente interessato.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art1 · fonte su Normattiva