ACCORDO SULLA POLITICA SOCIALE CONCLUSO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA AD ECCEZIONE DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD Le undici ALTE PARTI CONTRAENTI sottoscritte, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, (in appresso denominati "Stati membri"), DESIDERANDO mettere in atto, in base all'acquis communautaire, la Carta sociale del 1989, TENENDO CONTO del protocollo sulla politica sociale, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 La Comunita' e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo la lotta contro le esclusioni. A tal fine, la Comunita' e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversita' delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessita' di mantenere la competitivita' dell'economia della Comunita'.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~accordo-art1 · fonte su Normattiva