Art. 3 (Accordo multilaterale)
1. La Commissione allargata ha come mandato di stabilire un sistema comune di canoni di rotta in modo che: (a) tali canoni vengano fissati in base ad una formula comune che tenga conto dei costi sostenuti dagli Stati contraenti per le installazioni ed i servizi di navigazione aerea di rotta e per l'esercizio del sistema nonche' dei costi sostenuti da EUROCONTROL per l'utilizzazione del sistema; (b) questi canoni siano percepiti da EUROCONTROL nella misura di un unico canone per volo effettuato. 2. A tal fine la Commissione allargata e' incaricata di: (a) stabilire i principi che governano la determinazione dei costi menzionati al comma (a) del paragrafo 1 precedente; (b) stabilire la formula di calcolo dei canoni di rotta; (c) approvare per ciascun periodo di applicazione il tasso di recupero dei costi di cui al comma (a) del paragrafo 1 precedente; (d) determinare l'unita' di conto nella quale i canoni di rotta sono espressi; (e) determinare le condizioni di applicazione del sistema, comprese le condizioni di pagamento nonche' i tassi unitari, le tariffe ed il loro periodo di applicazione; (f) determinare i principi applicabili in materia di esonero dai canoni di rotta; (g) approvare i rapporti del Comitato allargato; (h) decidere il regolamento finanziario applicabile al sistema dei canoni di rotta; (i) approvare gli accordi tra EUROCONTROL ed ogni Stato desideroso di utilizzare i mezzi o l'assistenza tecnica di EUROCONTROL in materia di canoni di navigazione aerea che non dipendano dal presente Accordo; (j) approvare l'Annesso di bilancio proposto dal Comitato allargato in conformita' con il comma (c) del paragrafo 1 dell'articolo 5. 3. La Commissione allargata stabilisce il suo regolamento interno alla unanimita' di tutti gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
