Governi delle Parti Contraenti interessate si consulteranno sui provvedimenti da adottare per i casi di crisi o di guerra in considerazione delle difficolta' di applicazione di tutto o di parte delle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art35 · fonte su Normattiva